I rischi nei licenziamenti – Licenziamenti connessi allo stato di salute
Oggi parliamo dei licenziamenti connessi allo stato di salute del lavoratore, in particolare due ipotesi molto delicate: il licenziamento per superamento del periodo di comporto e il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alle mansioni.
Superamento del periodo di comporto
Partiamo dal comporto, disciplinato dall’articolo 2110 del Codice civile e dai contratti collettivi.
Il periodo di comporto è il limite massimo di assenze per malattia o infortunio entro il quale il datore di lavoro deve conservare il posto di lavoro al lavoratore. La sua durata varia a seconda del CCNL e può essere calcolata come comporto secco, e cioè un unico periodo, oppure per sommatoria, ossia la somma di più periodi di assenza all’interno di un determinato arco temporale.
Il licenziamento è dunque legittimo solo quando il periodo massimo risulta superato in modo certo, sulla base di conteggi accurati e documentati.
Tutto può essere molto semplice: basterebbe contare il numero dei giorni di assenza per malattia e se superano il limite del comporto è possibile procedere al licenziamento.
Tutto, in realtà, può essere anche complicato: quali sono le assenze per malattia da contare?
Non rientrano nel comporto, per costante interpretazione contrattuale e giurisprudenziale, le assenze dovute a infortunio sul lavoro o a malattie professionali e, in genere le assenze riconducibili alla responsabilità del datore di lavoro.
Ecco il punto critico: il datore di lavoro non conosce la causa clinica della malattia (la diagnosi riportata sul certificato di malattia), ma solo la sua durata.
Per l’infortunio o la malattia professionale può essere più facile, in quanto ci sono le denunce obbligatorie; molto più complesso è il tema legato ad assenze per malattie riconducibili a responsabilità del datore ma non ufficializzate (ad esempio mobbing, straining, ecc.)
Errori nella sommatoria, nel computo dei periodi esclusi o nella ricostruzione delle certificazioni rendono il provvedimento illegittimo, con pesantissime conseguenze per l’azienda.
Per tale motivo è opportuno appoggiarsi a esperti che possano aiutare l’impresa nella valutazione del caso concreto con opportune strategie.
Ai fini del recesso per superamento del comporto è opportuno considerare con attenzione anche il momento con cui è comunicato il recesso al lavoratore.
Mentre è prudente attendere che il lavoratore abbia fatto registrare qualche giorno di malattia in eccesso rispetto al limite del comporto, bisogna prestare attenzione a non far trascorrere troppo tempo rispetto alla cessazione della malattia e soprattutto evitare il rientro del lavoratore: se infatti il lavoratore in malattia ha superato il periodo di comporto, poi rientra al lavoro e il datore di lavoro attende un tempo eccessivamente lungo per comunicargli il recesso, il giudice potrebbe ritenere che si sia realizzato un legittimo affidamento in capo al lavoratore circa il fatto che il datore di lavoro ha rinunciato ad attuare il licenziamento.
Inidoneità sopravvenuta alle mansioni
Passiamo alla seconda ipotesi di licenziamenti legati allo stato di salute del lavoratore, e cioè quelli per inidoneità sopravvenuta alle mansioni, accertata dal medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il licenziamento è possibile se l’inidoneità è permanente.
Nel caso di inidoneità temporanea o limitazioni/prescrizioni temporanee non è possibile procedere al recesso se non in ipotesi particolari che però ci porterebbero un po’ fuori dallo scopo essenziale di questo intervento. Se siete interessati scrivete e vi illustrerò anche le ipotesi più particolari.
È possibile, però, a certe condizioni, procedere con la sospensione della prestazione lavorativa.
È rilevante per il caso di recesso per inidoneità che non esistano mansioni alternative compatibili con lo stato di salute del lavoratore: è necessario condurre un’indagine seria sotto il profilo tecnico e giuridico con il supporto di esperti.
La documentazione è decisiva: relazioni mediche, verbali del medico competente, del RSPP, valutazioni sulle modalità di svolgimento delle mansioni e sull’esistenza di eventuali mansioni alternative e compatibili con le limitazioni poste al lavoratore devono dimostrare la correttezza logica, giuridica e la buona fede dell’intero percorso.
Il licenziamento per inidoneità sopravvenuta è reso, poi, ancora più complicato nel caso in cui il lavoratore versi nella situazione di c.d. “disabilità bio-psico-sociale”.
In tal caso non è sufficiente la sussistenza dell’inidoneità; è necessario procedere a valutare i c.d. accomodamenti ragionevoli: il datore deve, cioè, dimostrare di non poter adottare soluzioni tecniche, organizzative, ecc. non particolarmente complesse o dispendiose che permettano alla persona affetta dalla detta disabilità di poter lavorare.
In sintesi, nei licenziamenti legati alla salute del lavoratore, la legittimità dipende da numerosi e complessi fattori che devono essere valutati in modo specifico, tecnico, professionale e approfondito.
La violazione di essi può comportare conseguenze molto pesanti per il datore di lavoro determinando anche -ove ricorrano i presupposti- la reintegrazione del lavoratore estromesso.
Nei prossimi contenuti approfondiremo altri aspetti fondamentali relativi al diritto del lavoro e alla gestione del personale, per cui se siete interessati ad aggiornamenti, consigli e indicazioni pratiche, potete iscrivervi alla pagina LinkedIn dello Studio e alla nostra newsletter.

