Con la sentenza n. 174/2026, depositata il 22 ottobre 2026, la Corte Costituzionale è intervenuta nuovamente sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 604 del 1966, limitatamente alle parole «, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro». Ciò significa che per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 il tetto ordinario di sei mensilità per l’indennità da licenziamento illegittimo può essere superato anche quando l’azienda non superi i 15 dipendenti.
Il caso di specie e il limite delle sei mensilità
Il Tribunale di Livorno ha sollevato la questione nell’ambito dell’impugnazione di un licenziamento disciplinare promossa da una dipendente di uno studio odontoiatrico, realtà datoriale al di sotto della soglia dei quindici lavoratori. A giudizio del rimettente, l’atto di recesso era viziato in modo grave: il datore non aveva fatto precedere il provvedimento dalla contestazione disciplinare e, inoltre, non era riuscito a dimostrare quanto era tenuto a provare.
Il rapporto di lavoro, però, era iniziato prima del 7 marzo 2015; ne derivava l’applicazione della sola tutela economica prevista dall’art. 8 della L. 604/1966, che consentiva di liquidare un’indennità variabile da 2,5 a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto al lavoratore illegittimamente licenziato. Il Tribunale riteneva che questo massimale non permettesse di quantificare un indennizzo davvero commisurato alla gravità del vizio, con il risultato di svuotare la funzione sia compensativa sia deterrente della misura.
Nel vigore dell’art. 8 L. 604/1966 precedente alla pronuncia, infatti, l’indennità spettante al lavoratore – assunto prima del 7 marzo 2015 da una “piccola impresa” – illegittimamente licenziato ammontava, nel massimo, a 6 mensilità, elevabili a 10 -o 14- in ragione dell’anzianità aziendale, ma solo laddove il datore di lavoro occupasse più di 15 lavoratori (ma comunque meno di 60).
Le ragioni della Consulta: personalizzazione del danno, deterrenza e parità di trattamento
La Corte Costituzionale ha accolto le questioni sollevate dal Tribunale, fondando la decisione su tre ragioni distinte: l’eccessiva ristrettezza dell’intervallo entro cui l’indennità può essere fissata, che ne impedisce una personalizzazione, l’insufficiente efficacia dissuasiva del rimedio e la disparità di trattamento rispetto ai lavoratori di più recente assunzione.
Sul primo punto, la Consulta osserva che un intervallo così limitato (2,5 – 6 mensilità) non lascia al giudice un margine reale per adattare il ristoro al pregiudizio effettivamente subito. L’indennità finisce così per essere determinata in modo quasi automatico e uniforme, senza poter tenere conto delle particolarità della singola vicenda.
Quanto al secondo profilo, la disciplina vigente non assicura che il risarcimento svolga il ruolo deterrente che gli è proprio: l’importo previsto sarebbe, infatti, troppo contenuto per scoraggiare il datore di lavoro dall’intimare licenziamenti privi di giustificazione.
Il terzo profilo riguarda infine il raffronto con la categoria dei lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015. Per costoro l’indennità può essere stabilita fino a un massimo di 18 mensilità. Il divario tra il tetto massimo dell’indennità riconosciuta ai lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015 e quello di 6 mensilità applicabile ai rapporti di lavoro sorti anteriormente a tale data costituirebbe, dunque, un’irragionevole differenza di trattamento tra situazioni sostanzialmente analoghe.
L'intervento ablativo della Corte
Per rimediare ai profili di illegittimità costituzionale, la Corte ha emesso una pronuncia di tipo ablativo, dichiarando incostituzionale l’art. 8, L. 604/1966 limitatamente all’ultima parte del periodo finale della norma in esame, di fatto eliminando il requisito dimensionale richiesto per l’innalzamento del tetto massimo dell’indennità da 6 a 10 (o 14) mensilità, a seconda dell’anzianità aziendale del lavoratore interessato.
L’effetto di tale elisione consiste nel fatto che la maggiorazione dell’indennità, finora esclusa per i datori di lavoro più piccoli, si applica da adesso anche alle imprese che occupano fino a 15 dipendenti, sulla sola base dell’anzianità del lavoratore; così, l’indennità può ora arrivare a 10 mensilità quando l’anzianità aziendale supera i 10 anni e a 14 mensilità quando supera i 20 anni.
Il ruolo del giudice nella quantificazione
La fissazione dell’importo effettivo rimane compito del giudice, che deve attenersi ai parametri stabiliti dalla legge: dimensioni dell’impresa, numero degli occupati, anzianità di servizio, nonché comportamento e condizioni delle parti.
Le soglie di 10 e 14 mensilità rappresentano quindi soltanto un limite massimo e la somma riconosciuta in concreto potrà variare a seconda delle caratteristiche del singolo caso.
Conclusioni
Con la pronuncia in esame, la Consulta prosegue il percorso, avviato negli ultimi anni, di riduzione della distanza tra le discipline per i licenziamenti illegittimi dettate a tutela dei lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 e di quelli assunti in seguito a tale data, anche nell’ottica di garantire all'indennità da licenziamento illegittimo la sua funzione compensativa e deterrente.
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