Legge 106/2025: nuove tutele per i lavoratori con patologie gravi

Congedo straordinario fino a 24 mesi, permessi retribuiti per cure mediche e sospensione delle prestazioni per gli autonomi: tutte le novità introdotte dalla nuova legge.


In data 25 luglio 2025 è stata pubblicata sulla G.U. n. 171 la legge n. 106/2025, recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche invalidanti e croniche”, entrata in vigore il 9 agosto 2025.

Con tale disposizione, il legislatore ha introdotto una disciplina specifica in materia di conservazione del posto di lavoro e di permessi retribuiti a favore dei lavoratori affetti da patologie particolarmente gravi. La normativa in commento non si limita a prevedere forme di tutela per i soli lavoratori subordinati, ma estende le proprie previsioni anche ai lavoratori autonomi.

Di seguito, vengono illustrate le principali novità introdotte.

Tutele per i lavoratori dipendenti

Conservazione del posto di lavoro e congedo straordinario

L’articolo 1 della legge n. 106/2025 prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare), che comportino un’invalidità pari ad almeno il 74%, possono richiedere un periodo di congedo – continuativo o frazionato – fino ad un massimo di 24 mesi.

Durante tale periodo, il lavoratore conserva il posto di lavoro, ma non percepisce la retribuzione e non può svolgere altre attività lavorative.

La patologia deve essere certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante presso una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che abbia in cura il lavoratore.

Il congedo è compatibile con gli altri benefici economici e giuridici riconosciuti al lavoratore e decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata spettanti al lavoratore a qualsivoglia titolo.

Il periodo di congedo non viene conteggiato ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; resta salva la possibilità per il lavoratore di riscattare il periodo di congedo con il versamento volontario dei relativi contributi.

Al termine del congedo – qualora la mansione lo consenta – il lavoratore ha diritto di accedere con priorità al lavoro agile (c.d. “smart working”), ai sensi della legge n. 81/2017.

 

Permessi retribuiti per visite, esami e cure mediche

L’articolo 2 riconosce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche (in fase attiva o in follow-up precoce), invalidanti o croniche (anche rare), che comportano un’invalidità almeno pari al 74%, il diritto di usufruire – previa prescrizione del medico di medicina generale o del medico specialista – di 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti.

Tali permessi si aggiungono alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il diritto di usufruire di detti permessi spetta anche ai lavoratori con figli minori affetti dalle medesime patologie.

Ai lavoratori che usufruiranno di dette ore di permesso spetterà un’indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

Nel settore privato, l’indennità verrà corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale potrà successivamente recuperarla tramite conguaglio con i contributi dovuti all’Ente previdenziale.

Tutele per i lavoratori autonomi

Sospensione dell’esecuzione della prestazione

L’articolo 1 della legge in esame introduce una specifica forma di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono in via continuativa un’attività a favore di un committente: in presenza di malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare), che comportino un invalidità pari ad almeno il 74%, è riconosciuto ai predetti lavoratori la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo non superiore a 300 giorni nell’arco dell’anno solare, in luogo dei 150 giorni attualmente previsti dall’art. 14 della legge n. 81/2017 (in caso di gravidanza, malattia e infortunio).

 

Conclusione

La legge n. 106/2025 rappresenta un importante passo avanti nel sistema delle tutele dei lavoratori affetti da gravi patologie, offrendo strumenti concreti per la conservazione del posto di lavoro e una maggiore flessibilità nei periodi di malattia e cura.

L’estensione delle misure anche ai lavoratori autonomi riflette una visione inclusiva, attenta alle trasformazioni del mercato del lavoro e alle diverse esigenze di protezione sociale.

Lo Studio Legale Agosti è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e per ogni necessità di assistenza sul tema.

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