Licenziamenti nelle piccole imprese: addio al tetto delle 6 mensilità per i lavoratori “Jobs Act”
La Corte Costituzionale apre la strada al riconoscimento di indennità più elevate in caso di licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, con maggiori rischi economici per i datori di lavoro
La sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale cambia il quadro normativo per i datori di lavoro “sottosoglia”
Con la sentenza n. 118 del 21 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D. lgs. 23/2015, nella parte in cui prevede che, nei casi di licenziamento illegittimo da parte di datori di lavoro con meno di 15 dipendenti, l’indennità dovuta al lavoratore non può superare il limite di sei mensilità.
Il precedente sistema
Fino alla pronuncia della Corte, le imprese cd. “sottosoglia” – ossia le imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali stabiliti dall’art. 18 Statuto dei Lavoratori – erano soggette ad una disciplina peculiare in tema di risarcimento a fronte di un licenziamento illegittimo di un lavoratore a cui si applica la disciplina del Jobs Act: il D. lgs 23/2015, infatti, prevedeva che in tali casi al lavoratore licenziato ingiustamente spettasse un’indennità risarcitoria dimezzata rispetto a quanto previsto nel caso di un datore di lavoro con più di 15 dipendenti.
Tale indennità, inoltre, doveva essere ricompresa tra un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità.
Questo limite operava come un vero e proprio tetto, impedendo al giudice di riconoscere un’indennità superiore anche nei casi più gravi.
I motivi della pronuncia
La Corte Costituzionale ha ritenuto che la soglia massima di 6 mensilità stabilita dal D. lgs. 23/2015 a fronte di un licenziamento illegittimo non garatisse un adeguato equilibrio tra la necessità di tutela dei lavoratori e la funzione dissuasiva dell’indennità, né consentisse al giudice di modulare correttamente il risarcimento in base alla gravità del vizio del licenziamento.
Cosa cambia per le imprese?
Innanzitutto, la pronuncia riguarda una disposizione del D. lgs. 23/2015, il cosiddetto Jobs Act; pertanto, la pronuncia della Corte Costituzionale riguarda solo i lavoratori (delle imprese sotto-soglia) che siano stati assunti a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 o ai quali, comunque, si applichi la disciplina del Jobs Act.
In questi casi, a fronte di un licenziamento illegittimo, la disciplina -modificata dalla Corte- oggi applicabile è la seguente:
viene eliminato il limite massimo di 6 mensilità all’indennità nelle piccole imprese;
rimane ferma la disposizione del D. lgs. 23/2015 che prevede il dimezzamento dell’indennità per le piccole imprese; così, laddove per una impresa sopra-soglia l’indennità spettante al lavoratore è ricompresa tra 6 e 36 mensilità, per le imprese sotto-soglia l’indennità è ricompresa tra 3 e 18 mensilità (non essendovi più il limite massimo di 6).
Il giudice, quindi, potrà determinare l’importo indennitario dovuto al lavoratore licenziato illegittimamente in modo più flessibile e proporzionato alle circostanze concrete, garantendo così, ad opinione della Corte, un ristoro congruo e una reale funzione deterrente.
In sintesi:
Ambito di applicazione: licenziamenti illegittimi di lavoratori “Jobs Act” in imprese di piccole dimensioni.
Permane il dimezzamento dell’indennità rispetto alle imprese con più di 15 dipendenti.
Viene eliminato il tetto massimo di 6 mensilità: il giudice potrà andare oltre tale limite, modulando il risarcimento in relazione alla gravità del vizio ed alle caratteristiche del caso.
Implicazioni pratiche e punti di attenzione per le società
Le aziende di piccole dimensioni dovranno prestare particolare attenzione nella gestione dei licenziamenti di lavoratori a cui si applichi la disciplina del Jobs Act, consapevoli che l’eventuale illegittimità dell’atto espulsivo potrà ora comportare una condanna a somme anche superiori a 6 mensilità, fino a un massimo di 18 mensilità.
La decisione della Corte, infatti, rappresenta un importante cambiamento nella disciplina dei licenziamenti e impone una maggiore cautela nella gestione dei rapporti di lavoro.
Per i datori di lavoro, ciò si traduce nella necessità di:
adottare un approccio sempre più attento e strutturato nella gestione delle risorse umane;
documentare con attenzione i presupposti dei licenziamenti e valutare con cura le strategie di uscita dal rapporto, anche in ottica preventiva.
valutare preventivamente i rischi economici connessi a eventuali contenziosi;
svolgere gli adempimenti e le procedure relative ai licenziamenti (es. procedimenti disciplinari, lettere di recesso per giustificato motivo oggettivo, gestione delle eventuali contestazioni stragiudiziali del licenziamento) con maggiore rigore e precisione.
Per ogni approfondimento e per supportare la vostra azienda nell’adeguamento alle novità introdotte, nella minimizzazione dei rischi e nel garantire la conformità alle nuove regole, lo Studio Legale Agosti è a disposizione.